Art. 5.

  1.  Entro  sei  mesi  dalla concessione del contributo, ovvero nove
mesi  ove  sia  esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono
ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione
o  di  difformita'  rispetto  al  progetto  presentato,  il  soggetto
realizzatore e' tenuto a restituire le somme ricevute.
  2.  Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  vigila
sull'esecuzione  dei  progetti; a tal fine puo' chiedere relazioni ed
effettuare ispezioni.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2004

                             Il Ministro
                  per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca

                             Il Ministro
                      per la funzione pubblica
                              Mazzella

                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                             Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004
  Ministeri  istituzionali  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
registro
  n. 11, foglio n. 365