Art. 5. 1. Entro sei mesi dalla concessione del contributo, ovvero nove mesi ove sia esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformita' rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore e' tenuto a restituire le somme ricevute. 2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti; a tal fine puo' chiedere relazioni ed effettuare ispezioni. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2004 Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2004 Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 365