IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante
«Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare»,  convertito,  con modificazioni, in legge
23 novembre 2001, n. 410;
  Visto  l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito
in  legge  n.  410/2001,  che  prevede  fra  l'altro,  ai  fini della
ricognizione  del  patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione,
con  appositi  decreti,  dei  beni  immobili  degli enti pubblici non
territoriali;
  Vista  la  nota  prot. n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore
generale del Dipartimento del Tesoro;
  Vista  la  nota  n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della
direzione  II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
  Visto    l'elenco    predisposto    dall'istituto   Nazionale   per
l'Assicurazione   contro   gli   Infortuni   sul   Lavoro,  trasmesso
all'Agenzia   del   demanio  con  nota  prot.  n.  43  usc./2004  del
20 dicembre  2004, in cui sono individuati gli immobili di proprieta'
dello stesso;
  Vista  la dichiarazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro  gli  infortuni  sul  lavoro contenuta nella medesima nota del
20 dicembre  2004  con cui si attesta la proprieta' dei beni immobili
ricompresi nell'elenco trasmesso:
  Ritenuto  che  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge n. 351/2001,
convertito  in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio
il  compito  di  procedere  all'inserimento  di tali beni in appositi
elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  apportate  dal  decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173;
  Vista  l'urgenza  di  procedere  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Sono  di  proprieta'  dell'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro   gli   infortuni  sul  lavoro  i  beni  immobili  individuati
nell'elenco  allegato  sub  A  facente  parte integrante del presente
decreto.