Art. 3.
  Contro  l'iscrizione  dei  beni  negli elenchi di cui all'art. 1 e'
ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.