IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509, in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998; Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 2004, emanata in sostituzione della precitata ordinanza 30 dicembre 1999; Visti i pareti espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2); Considerata la necessita' di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo delle ordinanze 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attivita' formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998; Ordina: Art. 1. L'ordinanza ministeriale del 16 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 2004, e' sostituita dalla presente ordinanza.