Art. 2.
  Gli  istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del
regolamento  adottato  con  decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n.
509, delle sedi principali, nonche' delle eventuali sedi periferiche,
devono  produrre,  a  decorrere  dal giorno successivo a quello della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  presente ordinanza,
apposita   istanza   da   indirizzare,   in  duplice  copia,  tramite
raccomandata  a.r.  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  -  Direzione  generale  per  l'universita' - Uff. VI,
piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
  La  predetta  istanza,  debitamente sottoscritta dal rappresentante
legale  o  dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero
corso  legale degli studi, in carta da bollo secondo le norme vigenti
in  materia,  con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, che quanto
dichiarato,  nonche'  tutta la documentazione allegata, corrisponde a
verita'.
  Nell'istanza  deve  essere indicato il numero massimo degli allievi
che  si  chiede  di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in
particolare  delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone,
nonche' delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.
  Fatti salvi i riconoscimenti gia' intervenuti, il numero delle sedi
periferiche non puo' essere supenore a due.