Art. 4. La certificazione richiesta dalla presente ordinanza puo' essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identita' dell'interessato. Devono essere altresi' trasmesse le tabelle B1, B2, B3 e B4 allegate alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2). Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, salvo l'onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso. Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l'anno 2005. La presente ordinanza entrera' in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 dicembre 2004 Il Ministro: Moratti