Art. 4.
  La  certificazione  richiesta  dalla presente ordinanza puo' essere
presentata,  ove  ammissibile  dalle norme vigenti, con dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445   del   2000,   allegando   copia   del  documento  di  identita'
dell'interessato.
  Devono  essere  altresi'  trasmesse  le  tabelle  B1,  B2,  B3 e B4
allegate  alla  presente  ordinanza,  sottoscritte  dal gestore o dal
rappresentante  legale e compilate tenuto conto degli standard minimi
di  riferimento  di  cui  ai  pareri  del  Comitato  nazionale per la
valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2).
  Per  le  istanze  di riconoscimento pervenute al Ministero entro la
data  di  entrata  in vigore della presente ordinanza ministeriale si
applicano  le  istruzioni  di  cui all'ordinanza ministeriale in data
30 dicembre   1999,  salvo  l'onere  degli  istituti  successivamente
riconosciuti  a  conformarsi  al  presente provvedimento negli stessi
termini  previsti  per  gli  istituti  abilitati  prima della data di
entrata in vigore dello stesso.
  Gli  istituti  in  precedenza abilitati e le sedi periferiche degli
stessi  si  adeguano  alle  istruzioni  della  presente  ordinanza  e
trasmettono  la  relativa  documentazione  al  Ministero  entro il 31
dicembre  2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per
il  tirocinio  e  ai  rinnovi  delle  stesse  deve essere predisposta
secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede
di presentazione della relazione finale per l'anno 2005.
  La   presente   ordinanza   entrera'  in  vigore  il  giorno  della
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 10 dicembre 2004
                                                 Il Ministro: Moratti