IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Visto il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445; Ordina: Art. 1. Sono indette per l'anno 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.