Art. 3.
  I  candidati  agli  esami  di Stato devono presentare la domanda di
ammissione  alla  prima  sessione  non  oltre  il 4 marzo 2005 e alla
seconda  sessione  non  oltre  il 7 ottobre 2005 presso la segreteria
dell'universita'  o  istituto  di istruzione universitaria presso cui
intendono sostenere gli esami.
  Coloro  che  hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono  stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla seconda
sessione  producendo  a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
del  7 ottobre  2005  facendo  riferimento  alla  documentazione gia'
allegata alla precedente istanza.
  La  domanda,  in  carta  semplice,  con l'indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
    a) diploma   di   laurea  conseguito  ai  sensi  dell'ordinamento
previgente  alla  riforma  di  cui all'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio  1997, n. 127, e successive modificazioni ovvero diploma di
laurea  specialistica  afferente  alla  classe 46/S in originale o in
copia autentica o in copia notarile;
    b) ricevuta  dell'avvenuto  versamento  della tassa di ammissione
agli  esami  nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
  I   richiedenti   sono   inoltre  tenuti  a  versare  all'economato
dell'universita'  il  contributo  stabilito da ogni singolo ateneo ai
sensi  dell'art.  5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
  Il  candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo
originale rilasciato dalla competente Universita'.
  La  documentazione  relativa al conseguimento del titolo accademico
e'   inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli  uffici
dell'universita'   o   dell'istituto   di   istruzione  universitaria
competente  per  coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda di aver
conseguito  il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato.
  In  luogo  dei  documenti  di  cui  alla  lettera a), i richiedenti
possono   presentare,   sotto   la   propria   responsabilita',   una
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  I  candidati  che  non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini  sopraindicati,  sono  esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
  Le  domande  di  ammissione  agli  esami si considerano prodotte in
tempo  utile  anche  se  spedite  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
dell'ufficio postale accettante.
  Sono   altresi'   accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il  direttore,  a  suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
nella  presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
motivi.