Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 4 marzo 2005 e alla seconda sessione non oltre il 7 ottobre 2005 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 7 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in copia autentica o in copia notarile; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato. In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.