Art. 4.
  I  candidati  che  conseguono  il titolo accademico successivamente
alla  scadenza  dei  termine  per  la  presentazione  delle domande e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del  titolo  stesso,  sono  tenuti  a  produrre l'istanza nei termini
prescritti  con  l'osservanza  delle medesime modalita' stabilite per
tutti  gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero una
dichiarazione  dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea.