IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il
decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 3, comma 12,
che   prevede   che  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  con  proprio  provvedimento, determina la cessione
dei  diritti  e  delle  obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica,  comunque  prodotta da altri operatori nazionali, da parte
dell'Enel  S.p.a.  al  gestore  della  rete di trasmissione nazionale
S.p.a.;
  Visti altresi' gli articoli 1, comma 2 e 3, commi 2 e 4 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, che prevedono che gli indirizzi
strategici  ed  operativi  del  Gestore  della  rete  di trasmissione
nazionale   S.p.a.   sono   definiti  dal  Ministro  delle  attivita'
produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  21 gennaio  2000,  concernente  l'assunzione  della
titolarita'  e  delle  funzioni  da  parte  del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dall'1° aprile 2000;
  Viste  le  ordinanze  della  Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento  della  protezione  civile  12 giugno  2000,  n.  3060 e
6 luglio 2000, n. 3062;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione
dei  diritti  e  delle  obbligazioni relativi all'acquisto di energia
elettrica  prodotta  da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel
S.p.a.  al  gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come
integrato  e  modificato  dal  decreto  del  Ministro delle attivita'
produttive 10 dicembre del 2001;
  Considerato  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  della  direttiva
europea  2003/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del
26 giugno 2003, hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo, tutti
i clienti finali non civili;
  Vista  la  deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, concernente la definizione di modalita'
per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo
ed altri obblighi di informazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 dicembre  2003, pubblicato nel
Supplemento  ordinario  n.  199  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del
30 dicembre  2003,  concernente  l'approvazione  del  testo integrato
della   disciplina   del   mercato   elettrico   e   l'assunzione  di
responsabilita'    del   gestore   del   mercato   elettrico   S.p.a.
relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   301  del  30 dicembre  2003,  concernente
l'assunzione  della  titolarita'  delle  funzioni  di  garante  della
fornitura  dei  clienti  vincolati da parte della societa' Acquirente
unico  a  decorrere  dall'1° gennaio  2004  e direttive alla medesima
societa',  ed  in  particolare  l'art.  3, relativo alle modalita' di
approvvigionamento  previste al fine di assicurare la copertura della
domanda  minimizzando  i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra
cui  rientra  la  partecipazione della stessa societa' alle procedure
per   l'assegnazione   di   capacita'   produttiva   per   l'acquisto
dell'energia  elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma 12, del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  secondo  modalita'  e quote di
capacita'   produttiva  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive;
  Vista  la  lettera del gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  2 dicembre  2004, prot. GRTN/2004024026, con cui si indica in
4.600  MW  la  capacita'  produttiva,  relativa  all'energia  di  cui
all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile
per l'anno 2005;
  Vista  la  lettera  del  gestore  del  mercato  elettrico  Spa  del
21 dicembre  2004,  prot.  GME/P2004001413, con la quale sono fornite
indicazioni sul prezzo medio di mercato per il periodo 1° aprile 2004
- 20 dicembre 2004;
  Visto  che  il  sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto
legislativo  n.  79/1999  (di  seguito:  il  Sistema  Italia 2004) e'
operativo, a decorrere dal 31 marzo 2004, in una fase transitoria che
non  prevede la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia
elettrica da parte degli operatori ammessi alle contrattazioni;
  Vista  la  nota del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004   recante   «Indirizzi  alle  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a.,
Acquirente  unico S.p.a. e all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  ai  fini  della  partecipazione  attiva della domanda al Sistema
Italia  2004»  che  dispone,  a  decorrere  dal  31 dicembre 2004, la
possibilita',  per  gli  operatori  ammessi  alle  contrattazioni sul
Sistema  Italia  2004,  di  formulare  offerte di acquisto di energia
elettrica sul mercato elettrico del giorno prima;
  Considerato  che,  in  base  a  quanto  comunicato  dal gestore del
mercato  elettrico S.p.a. con la citata lettera del 21 dicembre 2004,
il  prezzo  medio  di  mercato,  calcolato  come media aritmetica nel
periodo 1° aprile 2004 - 20 dicembre 2004, e' risultato pari a 51,725
euro/MWh e che detta media e' piu' significativa, rispetto alla media
ponderata, per un operatore che acquisti energia tramite una banda di
capacita' costante in tutte le ore dell'anno;
  Considerato  che,  ai fini del collocamento nel Sistema Italia 2004
dell'energia  elettrica  ritirata  ai  sensi dei decreti ministeriali
sopra  indicati,  non  e'  rilevante  distinguere,  cosi' come invece
effettuato  nelle  modalita'  di  assegnazione  adottate  negli  anni
precedenti,  tra  l'energia  derivante  da  capacita' programmabile e
quella  derivante  da  capacita'  non  programmabile e che, pertanto,
potranno  essere  adottate  modalita'  omogenee  per  il collocamento
dell'energia  complessivamente nella disponibilita' del gestore della
rete di trasmissione S.p.a.;
  Ritenuto  necessario dare ottemperanza alla decisione del Consiglio
di  Stato  4 febbraio 2003 n. 1605/2003, prevedendo la partecipazione
alla  procedura  di assegnazione della citata energia dell'Acquirente
unico  S.p.a.,  nella funzione di garante della fornitura dei clienti
vincolati,  per  una  quota di energia che, rispetto all'assegnazione
valida  per l'anno 2004, tenga conto della sostanziale stabilita' del
mercato  vincolato  nell'anno  2005  e  delle  diverse  modalita'  di
assegnazione  consentite dall'operativita' del sistema delle offerte,
di cui al precedente considerato;
  Ritenuto  adeguato,  in relazione all'ulteriore grado di estensione
del  mercato  dei  clienti  liberi  a  decorrere dall'1° luglio 2004,
individuare  modalita'  di  assegnazione che consentano la piu' ampia
partecipazione ed evitino fenomeni di rialzo dei prezzi;
  Ritenuto  opportuno  definire condizioni di cessione che riflettano
il  prezzo  medio  dell'energia elettrica come risultante dal Sistema
Italia   2004,  mantenendo  rispetto  a  tale  prezzo  condizioni  di
approvvigionamento  vantaggiose  per gli operatori, senza incidere in
maniera rilevante sulle tariffe;
  Ritenuto   opportuno   che,   al   fine   di   garantire   maggiore
prevedibilita'  agli  operatori, il prezzo di cessione sopra definito
debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2005;
  Ritenuto  opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per
quanto   previsto   dallo  stesso  art.  3,  comma  13,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999  relativamente  alla  cessione, da parte del
gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia
elettrica  ritirata  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  3, della legge
9 gennaio  1991,  n.  9,  nonche'  di  quella prodotta da parte delle
imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b),
del  provvedimento  CIP  n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa
definizione   di  specifiche  convenzioni  autorizzate  dal  Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1999, integrate dai
commi seguenti;
  2.  «Acquirente  Unico»  e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di
cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;
  3.  «Assegnatario»  e' il soggetto che acquisisce la disponibilita'
di una quota parte dell'energia disponibile;
  4.  «Autorita»  e'  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  5.  «Gestore  del  mercato»  e'  la  societa'  gestore  del mercato
elettrico  S.p.a.  di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo n.
79/1999;
  6.  «Gestore  della  rete»  e'  la  societa'  gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 79/1999;
  7.  «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.