Art. 2. Energia elettrica assegnabile 1. Il gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la totale energia elettrica per l'anno 2005 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria e del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000. 2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal gestore della rete entro il 31 dicembre 2004, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3. 3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata: a) per una quota pari al 40% all'Acquirente Unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati; b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero. 4. Dalla destinazione di cui al comma 3, lettera b), sono esclusi i soggetti che, nell'ambito delle assegnazioni della capacita' di interconnessione per l'anno 2004, hanno optato per la rinuncia del servizio di interrompibilita', istantanea e con preavviso, secondo le modalita' di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata. 5. I clienti idonei, ai fini di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.