Art. 3.
                      Procedura di assegnazione

  1.  Ai  fini  dell'espletamento  della  procedura  di  assegnazione
dell'energia  elettrica  di  cui  al  comma 1 dell'art. 2, il gestore
della  rete  pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo
rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con
descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.
  2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte
degli  operatori,  sono  avanzate  in  base al consumo medio annuo di
energia  elettrica  registrato  nel  corso  degli  ultimi dodici mesi
disponibili,  come  certificato dal gestore di rete in cui ha sede il
punto  di  prelievo  dell'operatore  medesimo.  In  mancanza di detta
certificazione   e'   temporaneamente  valida,  ai  soli  fini  della
partecipazione  alla  procedura  di  assegnazione  di cui al comma 1,
un'autocertificazione da parte dell'operatore.
  3.  Il  gestore  della  rete  assegna,  in termini di valore orario
costante  per  tutte le ore dell'anno 2005, l'energia di cui all'art.
2,  comma  1,  tenendo  conto  delle quote di cui al medesimo art. 2,
comma  3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori
ovvero,  nel  caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla
quantita'   assegnabile,   secondo   quote   di   energia   elettrica
proporzionalmente ridotte.
  4.  Il prezzo di assegnazione e' costante in tutte le ore dell'anno
2005 e pari a 50 euro/MWh.
  5.  A  seguito della conclusione della procedura di assegnazione il
Gestore della rete e gli operatori assegnatari stipulano un contratto
per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata,:
    a) gli  operatori  assegnatari  ad  approvvigionarsi  sul mercato
elettrico  per  quantitativi  non  inferiori  alle  quote  di energia
elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
    b) il  gestore  della  rete  a  corrispondere a ciascun operatore
assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra
l'energia  elettrica  oraria  derivante  dall'assegnazione  di cui al
comma  3  e  la  differenza  tra  il  prezzo  di acquisto sul mercato
elettrico  e  il  prezzo  di  cui  al comma 4, se detta differenza e'
positiva;
    c) ciascun  operatore  assegnatario  a  corrispondere  al gestore
della  rete,  per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra
l'energia  elettrica  oraria  derivante  dall'assegnazione  di cui al
comma  3  e  la  differenza  tra  il  prezzo  di acquisto sul mercato
elettrico  e  il  prezzo  di  cui  al comma 4, se detta differenza e'
negativa.
  6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), si applicano
per  approvvigionamenti di energia elettrica orari pari o inferiori a
quelli derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3.