Art. 3. Procedura di assegnazione 1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il gestore della rete pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione. 2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore. 3. Il gestore della rete assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore dell'anno 2005, l'energia di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita' assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte. 4. Il prezzo di assegnazione e' costante in tutte le ore dell'anno 2005 e pari a 50 euro/MWh. 5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione il Gestore della rete e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata,: a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3; b) il gestore della rete a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' positiva; c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al gestore della rete, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' negativa. 6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), si applicano per approvvigionamenti di energia elettrica orari pari o inferiori a quelli derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3.