Art. 4. Controlli, revoca di diritti e sanzioni 1. Il gestore della rete provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'acquirente unico e dei distributori. 2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta: a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione; b) la rassegnazione, da parte del gestore della rete, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente lettera a); c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.