Art. 4.
               Controlli, revoca di diritti e sanzioni

  1.  Il  gestore  della  rete provvede ad effettuare controlli sulla
veridicita'  dei  contenuti delle certificazioni e autocertificazioni
di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in
proprio   possesso   nonche'   quelle  dell'acquirente  unico  e  dei
distributori.
  2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
    a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei
diritti  delle  assegnazioni  di  cui all'art. 3, alle corrispondenti
condizioni economiche di assegnazione;
    b) la  rassegnazione,  da  parte  del  gestore della rete, con le
medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile
a  seguito  dell'annullamento  dei  diritti  di  cui  alla precedente
lettera a);
    c) l'applicazione   di   sanzioni  da  parte  dell'Autorita'  nei
confronti  degli  operatori  cui  sono stati revocati i diritti delle
assegnazioni.