IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
31 dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Vista  la  legge  14 aprile  1975,  n.  103  recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,  di  conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n.  449 ed in particolare gli
articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Vista   la  legge  3 agosto  2001,  n.  317,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366, recante
modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e la struttura di organizzazione del
Ministero delle comunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, recante il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  15 marzo  1994  tra il
Ministero    delle    poste    e   delle   telecomunicazioni   e   la
RAI-Radiotelevisione  italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.A., nonche' delega al Governo per
l'emanazione   del   testo   unico   della  radiotelevisione»  ed  in
particolare  l'art.  18,  comma  3,  che  nel  dettare i principi sul
finanziamento  del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede
che  entro  il  mese  di novembre  di ciascun anno, il Ministro delle
comunicazioni  con  proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone
di  abbonamento  in  vigore  dal  1° gennaio dell'anno successivo, in
misura   tale   da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della
fornitura  del  servizio  di  coprire  i  costi  che  prevedibilmente
verranno  sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di   servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo  affidati  a  tale
societa',  come  desumibili  dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche  in  considerazione  il  tasso  di  inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;
  Ritenuti pertanto non piu' applicabili, alla luce del mutato quadro
normativo  di  riferimento  di  cui alla legge n. 112/2004, i criteri
fissati dall'art. 28 del contratto di servizio;
  Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2003,
approvato  dalla  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.A. il 25 maggio
2004,  registrano  un  utile  netto  di  24,7  milioni di euro, e che
l'andamento  positivo  della  gestione  viene  confermato anche dalla
relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio,
contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno
2004  approvata dal Consiglio di amministrazione della concessionaria
in data 28 settembre 2004;
  Considerato  che, in fase di prima applicazione del menzionato art.
18  della  legge  n.  112/2004, pur non essendo stata ancora adottata
dalla  RAI-Radiotelevisione  italiana  la  contabilita'  separata  da
attuare  secondo  le  disposizioni del comma 1, occorre tuttavia dare
attuazione  a  quanto  stabilito  al comma 3 dello stesso art. 18, in
base ai parametri attualmente valutabili;
  Ritenuto,    peraltro,    che   i   positivi   dati   di   bilancio
complessivamente  considerati,  tenuto  altresi'  conto delle entrate
della concessionaria derivanti da pubblicita', depongono per un'ampia
copertura  dei  costi per la fornitura del servizio pubblico generale
radiotelevisivo  che  prevedibilmente  verranno  sostenuti  nell'anno
2005,  compensando  anche  il  tasso  di  inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese, e che pertanto non si
ravvisano i presupposti per un adeguamento del canone di abbonamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2005 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari
alla  televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione
fuori   dell'ambito   familiare   di   apparecchi   radioriceventi  o
televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione
di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali
a  questi  assimilabili  rimangono fissati secondo le misure indicate
dal  decreto  ministeriale  del  22 dicembre  2003,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 e citato in premessa.