IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di costituzione del Fondo; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «Decreto operazione»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «Decreto di apporto»); Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «Decreti di trasferimento»); Considerato che, in aggiunta al contratto di finanziamento in procinto di essere stipulato con Cassa depositi e prestiti S.p.a. ed altri istituti finanziatori al fine di reperire la provvista necessaria per il pagamento del corrispettivo per gli immobili trasferiti ai sensi dei Decreti di trasferimento (nel seguito indicato come il «Finanziamento»), taluni istituti finanziatori si sono dichiarati disponibili a concedere al Fondo una linea di liquidita' per il pagamento delle spese operative dello stesso (nel seguito indicato come la «Linea di liquidita»); Considerata l'opportunita' di definire alcuni aspetti ulteriori dell'operazione, anche in relazione all'esigenza di perseguire il buon esito della stessa; Decreta: Art. 1. A titolo di corrispettivo per il conferimento degli Immobili apportati (come definiti nel Decreto di apporto), il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze 13.292 quote di classe A (nel seguito indicate come le «Quote di classe A»), per un valore degli Immobili apportati pari ad euro 1.329.200.000, come determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla societa' di gestione del Fondo, e congruito ai sensi dell'art. 3, comma 9 del decreto-legge n. 351. A fronte del conferimento degli Immobili apportati il Ministero dell'economia e delle finanze riceve altresi' la quota di classe B del valore unitario di euro 1 (uno), da esso detenuta per conto di un'istituzione senza fini di lucro, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Le Quote di classe A sono collocate presso investitori qualificati ai termini e alle condizioni di cui all'allegato 1.