Art. 4. Ad integrazione di quanto previsto nel Decreto operazione, il Ministero dell'economia e delle finanze indennizza il Fondo (i) in caso di invalidita', revoca o sopravvenuta inefficacia, anche temporanea o parziale dell'apporto e/o del trasferimento di uno o piu' degli immobili, (ii) in caso di revoca o modifica del Decreto operazione o (iii) ove la redditivita' degli immobili derivante dal contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio, e connesso al suo adempimento, non sia quella attesa e ivi stabilita.