Art. 4.

  Ad  integrazione  di  quanto  previsto  nel  Decreto operazione, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze indennizza il Fondo (i) in
caso   di  invalidita',  revoca  o  sopravvenuta  inefficacia,  anche
temporanea  o  parziale  dell'apporto  e/o del trasferimento di uno o
piu'  degli  immobili,  (ii) in caso di revoca o modifica del Decreto
operazione  o  (iii) ove la redditivita' degli immobili derivante dal
contratto  di  locazione  stipulato  tra  il  Fondo  e  l'Agenzia del
demanio,  e  connesso al suo adempimento, non sia quella attesa e ivi
stabilita.