Art. 5. Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto operazione e ai sensi del comma 2-bis dell'art. 4, tutte le somme ricevute a fronte del contratto di locazione di cui al Decreto operazione ed i proventi dello sfruttamento degli immobili (come definiti nel Decreto di apporto e nei Decreti di trasferimento) al Fondo sono prioritariamente destinati al rimborso del finanziamento e della linea di liquidita' e sono indisponibili fino al completo soddisfacimento dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro successori nei confronti del Fondo in conformita' e nei limiti di quanto previsto dal finanziamento e dalla linea di liquidita'.