Art. 5.

  Ad  integrazione  di  quanto  previsto  dal Decreto operazione e ai
sensi  del  comma 2-bis dell'art. 4, tutte le somme ricevute a fronte
del contratto di locazione di cui al Decreto operazione ed i proventi
dello  sfruttamento  degli  immobili  (come  definiti  nel Decreto di
apporto   e   nei   Decreti   di   trasferimento)   al   Fondo   sono
prioritariamente  destinati  al  rimborso  del  finanziamento e della
linea   di   liquidita'   e   sono  indisponibili  fino  al  completo
soddisfacimento  dei diritti vantati dai soggetti finanziatori e loro
successori  nei  confronti  del  Fondo in conformita' e nei limiti di
quanto previsto dal finanziamento e dalla linea di liquidita'.