Art. 6. Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da parte dei soggetti che li avevano in uso ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera assegnatario per gli effetti di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, del Decreto operazione in luogo dei soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.