Art. 6.

  Nelle more della sottoscrizione del disciplinare di assegnazione da
parte  dei  soggetti  che  li avevano in uso ai sensi del comma 2-ter
dell'art.  4, il Ministero dell'economia e delle finanze si considera
assegnatario  per  gli effetti di cui al secondo periodo dell'art. 1,
comma  2,  secondo  periodo,  del  Decreto  operazione  in  luogo dei
soggetti medesimi e con rivalsa su di essi.