Art. 2.
                         Condizioni generali

  1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse
da applicare al finanziamento agevolato e' fissato nella misura dello
0,5% fisso annuo.
  3.  La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del  progetto  di  ricerca  e/o formazione. Le rate dell'ammortamento
sono  semestrali,  costanti,  posticipate, comprensive di capitale ed
interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la
prima  di  esse  coincide  con  la seconda scadenza semestrale solare
successiva  all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto
sopra  si considera quale primo semestre intero il semestre solare in
cui cade la data del presente decreto.
  4.  Ai  sensi  del  comma  35  dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione,   fino   ad   un  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  5.  La  durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 3.