Art. 2. 1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze il Fondo di protezione civile sara' reintegrato nei limiti degli oneri affrontati per l'emergenza di cui alla presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 dicembre 2004 Il Presidente: Berlusconi