Art. 2.
                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore
    1.  Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
      a) nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita' d'impresa e'
svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di vendita per i quali non
e'  stata  tenuta  contabilita'  separata.  Tale  disposizione non si
applica  per gli studi di settore SM41U, SM81U, SM82U, SM83U, SM84U e
SM86U;
      b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
      c) nei  confronti  dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di  cui  all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare
superiore a Euro 5.164.569;
      d) nei   confronti   delle   societa'   cooperative,   societa'
consortili  e  consorzi  che  operano  esclusivamente  a favore delle
imprese socie o associate;
      e) nei  confronti  delle  societa'  cooperative  costituite  da
utenti  non  imprenditori  che  operano esclusivamente a favore degli
utenti stessi.