Art. 10.
       (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
              e dei trasporti e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2004,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti   dalla   legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dall'articolo  10  del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media
nell'anno  2004,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito  come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e  c)  dell'articolo  21,  comma  1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b)  dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
   4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, e'
fissato in 229 unita'.
   5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
   6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
   7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici,
terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
   8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e
successive  modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza  e  cassa,  su  altre  unita'  previsionali  di base delle
amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'   "Opere   pubbliche  ed  edilizia"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla
gestione  finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della
legge  15  dicembre  1990,  n.  396,  si  puo'  provvedere secondo le
procedure  e le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
 
          Note all'art. 10:
              - Si  riporta  il  titolo della legge 6 giugno 1974, n.
          298:     «Istituzione     dell'albo     nazionale     degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe  a  forcella  per  i trasporti di merci su strada».
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31 luglio 1974, n.
          200).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 settembre  1994,  n.  634
          (Regolamento  per  l'ammissione  all'utenza del servizio di
          informatica del centro di elaborazione dati della Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione):
              «Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati:
                a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
          convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348;
                b) canone  di  abbonamento  per  ciascun  anno  della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
                c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
          aggregazione.
              2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
                a) quanto  alla  cauzione in un importo pari a quello
          del  canone  annuo  di abbonamento in vigore all'atto della
          stipula della convenzione;
                b) quanto al canone annuo di abbonamento:
                  b.1)  in  lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria A dell'art. 3;
                  b.2)  in  lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla
          categoria B dell'art. 3;
                c) quanto   al   costo   delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
              3.  Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          vengono  revisionati in relazione alla variazione accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al   consumo   per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
              4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
              5.  Il  versamento degli oneri di cui alle lettere a) e
          b) del comma 2 deve essere effettuato:
                a) la  prima volta, dopo la stipula della convenzione
          e  prima  dell'attivazione  del  collegamento. Quest'ultima
          resta  subordinata  al  ricevimento,  da  parte  del centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento;
                b) per  ogni anno di rinnovo della convenzione, entro
          il   31 gennaio   dell'anno   in  corso,  limitatamente  al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
              6.  Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera
          c)   del   comma  2  deve  essere  effettuato  con  cadenza
          trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
          comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente.
              7.  In  caso  di  insolvenza, relativamente anche ad un
          solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1.
              8.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio  decreto,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
          all'art. 3.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   8 maggio   2001,   n.   215,   e   successive
          modificazioni    (Disposizioni    per    disciplinare    la
          trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
          professionale,  a  norma  dell'art. 3, comma 1, della legge
          14 novembre 2000, n. 331):
              «Art.  21  (Ufficiali  ausiliari).  - 1. Sono ufficiali
          ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
                a) ufficiali  di  complemento  in  servizio  di prima
          nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
          della normativa vigente, o del congedo;
                b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
          dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
                d) ufficiali delle forze di completamento.
              2.  Il  reclutamento  degli  ufficiali ausiliari di cui
          alle  lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative.
              3.   Il  numero  massimo  delle  singole  categorie  di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
          processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
          professionale.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 20 e 44 del regio
          decreto  2 febbraio  1928,  n.  263 (Approvazione del testo
          unico    delle    disposizioni    legislative   concernenti
          l'amministrazione  e  la contabilita' dei corpi, istituti e
          stabilimenti militari):
              «Art. 20 (art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per
          provvedere   alle   eventuali   deficienze   dei   capitoli
          riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
          cui  all'art.  39  e'  istituito  nello stato di previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
          disposizione.
              La  prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti.
              I   capitoli   a   favore   dei   quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
          annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della guerra.».
              «Art.  44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
          all'amministrazione della Marina militare.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del regio decreto
          6 febbraio  1933,  n. 391 (Approvazione del regolamento per
          servizi  di  cassa  e  contabilita'  delle  Capitanerie  di
          porto):
              «  Art.  2.  -  E' abrogato il regio decreto 22 gennaio
          1920.  Il  presente  decreto  avra'  vigore  dal  1° luglio
          1933.».
              - Si  riporta  il  titolo della legge 6 agosto 1991, n.
          255:  «Potenziamento  degli organici del personale militare
          delle  capitanerie  di  porto».  (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190).
              - Si  riporta  il  testo del secondo comma dell'art. 36
          del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni  (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
              «Le  somme  stanziate  per  spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato
          regio decreto 2440/1923:
              «Art.   61-bis.   -   Gli   ordini   di  accreditamento
          riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
          competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
          parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
          essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
          all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
          delegato.
              La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma non si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
          15 dicembre   1990,  n.  396,  e  successive  modificazioni
          (Interventi per Roma, capitale della Repubblica):
              «Art.  3  (Accordi  di  Programma).  -  1.  Qualora  il
          programma  di  interventi  richieda  per la sua attivazione
          l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  Ministro per i problemi delle aree
          urbane,  su  richiesta  del Presidente della regione Lazio,
          del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma
          o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in
          base   alla   competenza   primaria   o   prevalente  sugli
          interventi,   promuove   la   conclusione   di  accordi  di
          programma.
              2.  L'accordo  di  programma  assicura il coordinamento
          delle  azioni  e  ne  determina  i  tempi, le modalita', il
          funzionamento  e ogni altro connesso adempimento. L'accordo
          puo'  prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
          interventi   surrogatori   di  eventuali  inadempienze  dei
          soggetti partecipanti.
              3.  L'accordo,  consistente  nel consenso unanime delle
          amministrazioni  interessate, e' approvato con atto formale
          del  Presidente della regione Lazio, o del Presidente della
          provincia  di  Roma  o del Sindaco di Roma ed e' pubblicato
          nel  bollettino  ufficiale della regione. L'accordo produce
          gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,
          determinando  le  eventuali  e conseguenti variazioni degli
          strumenti urbanistici.
              4.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici,  l'adesione  del  Sindaco  di Roma allo stesso
          deve  essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta
          giorni.  La  mancata  deliberazione  nel  termine di trenta
          giorni equivale a ratifica.
              5.  Nel  caso  in cui non si raggiunga l'unanimita', il
          Sindaco  di Roma puo' richiedere al Ministro per i problemi
          delle  aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei
          Ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso e' approvato con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, e produce gli
          effetti di cui al comma 3.
              6.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  di eventuali interventi sostitutivi e' svolta
          da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle
          aree  urbane  se  all'accordo  partecipano  amministrazioni
          statali  o  enti  pubblici  nazionali ovvero dal Presidente
          della  regione  Lazio  o  dal Presidente della provincia di
          Roma  o  dal  Sindaco  di Roma in relazione alla competenza
          primaria  o  prevalente  sugli  interventi  e  composto  da
          rappresentanti degli enti interessati.
              7.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo si
          applicano  le norme concernenti gli accordi di programma di
          cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   20 aprile  1994,  n.  367
          (Regolamento recante semplifi-cazione e accelerazione delle
          procedure di spesa e contabili):
              «Art.  8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). -
          1.  Ove,  per la realizzazione di programmi o di interventi
          di  comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge
          7 agosto  1990,  n.  241, accordi fra amministrazioni dello
          Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          possono   essere   disposte,  per  l'attuazione  di  quanto
          stabilito  dagli  accordi,  una o piu' aperture di credito,
          anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
          funzionario   delegato,   titolare  di  pubbliche  funzioni
          ancorche'     non    dipendente    statale,    responsabile
          dell'attuazione   del   programma   o   degli   interventi.
          Analogamente   provvedono,   nei   confronti  del  medesimo
          funzionario,  le  altre  amministrazioni, enti ed organismi
          pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
          rispettivi ordinamenti.
              2.  Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,
          gli  ordini  di  accreditamento  di  cui al comma 1 possono
          essere  emessi  in deroga ai limiti di somma previsti dalla
          legge  e  dal  regolamento  di  contabilita' generale dello
          Stato.  Ai  predetti  ordini  di  accreditamento si applica
          l'art.  279,  comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
          827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto
          capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono
          stati  emessi,  possono  essere  trasportati  all'esercizio
          successivo.
              3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  1  individuano il
          funzionario   responsabile,   al   quale   debbono   essere
          accreditate  le  somme,  e  determinano la durata tassativa
          dell'accordo.  Essi  stabiliscono, altresi', il servizio di
          controllo  interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20,
          comma  7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni,  la verifica dell'attuazione del
          programma  e  dei  risultati della gestione. Il servizio di
          controllo  interno  redige  una  relazione  da  allegare al
          rendiconto annuale di cui al comma 4.
              4.  I  fondi  accreditati al funzionario delegato danno
          luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
          delegato    presenta    il    rendiconto    annuale    alle
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    partecipanti
          all'accordo.  Si  applicano  le procedure contrattuali e di
          gestione,  nonche',  in quanto compatibili, le modalita' di
          presentazione  dei rendiconti amministrativi dei funzionari
          delegati,  previste  dai  regi decreti 18 novembre 1923, n.
          2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              5.  Ove  all'accordo  partecipino  piu' amministrazioni
          dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e
          contabile  del  rendiconto  di  cui  al  comma 4 attraverso
          apposita  conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              6.  Le procedure previste dal presente articolo possono
          essere  adottate  anche  per  l'attuazione,  da parte delle
          amministrazioni   dello   Stato,   dei  programmi  previsti
          dall'art.  14  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge
          quadro in materia di lavori pubblici".».