Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, e' fissato in 229 unita'. 5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si puo' provvedere secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Note all'art. 10: - Si riporta il titolo della legge 6 giugno 1974, n. 298: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200). - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione): «Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati: a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348; b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione e' computato nei dodicesimi; c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione. 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione; b) quanto al canone annuo di abbonamento: b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3; b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3; c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara' valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C. 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo. 4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato: a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento; b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b). 6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti e' considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente. 7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.». - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331): «Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo; b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.». - Si riporta il testo degli articoli 20 e 44 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari): «Art. 20 (art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione. La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.». «Art. 44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della Marina militare.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto): « Art. 2. - E' abrogato il regio decreto 22 gennaio 1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1° luglio 1933.». - Si riporta il titolo della legge 6 agosto 1991, n. 255: «Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190). - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato): «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.». - Si riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato regio decreto 2440/1923: «Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni (Interventi per Roma, capitale della Repubblica): «Art. 3 (Accordi di Programma). - 1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. 2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalita', il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. 4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica. 5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimita', il Sindaco di Roma puo' richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei Ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi e' svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplifi-cazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili): «Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni). - 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorche' non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti. 2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo. 3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il servizio di controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4. 4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Ove all'accordo partecipino piu' amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici".».