Art. 13.
                 (Stato di previsione del Ministero
    delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno
finanziario  2004,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura   e   pesca,   e   riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale.
   3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno
finanziario  2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di   competenza   e  di  cassa,  occorrenti  per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
   4.  Per  l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno   medesimo,   delle  somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui,
competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'    "Dipartimento    della   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
   6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti
norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e
agricolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  gli  appositi fondi iscritti nello
stato   di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire,   con   propri  decreti,  le  somme  iscritte  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche
agricole e forestali.
   8.  Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle
somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello
Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
 
          Note all'art. 13:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  della  legge
          6 dicembre  1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge
          quadro sulle aree protette):
              «Art.  31  (Beni  di proprieta' dello Stato destinati a
          riserva  naturale).  -  1.  Fino  alla riorganizzazione, ai
          sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
          della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
          n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
          Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri da emanarsi su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
          5 aprile 1985, n. 124.
              2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
          del   29 luglio   1987,   e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
              3.  La  gestione  delle  riserve naturali, di qualunque
          tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
          o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
          affidata all'Ente parco.
              4.  Le  direttive  necessarie  per  la  gestione  delle
          riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
          obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  77  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59):
              « Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c), della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e le
          funzioni  in  materia di parchi naturali e riserve statali,
          marine  e  terrestri,  attribuiti  allo  Stato  dalla legge
          6 dicembre 1991, n. 394.
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata.».
              - Si riporta il titolo del decreto legislativo 4 giugno
          1997,  n.  143:  «Conferimento  alle regioni delle funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione       dell'Amministrazione      centrale».
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5 giugno  1997, n.
          129).
              - Si riporta il titolo della legge 10 febbraio 1992, n.
          165:  «Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge 17 febbraio
          1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo
          sviluppo della pesca marittima». (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48).
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art.  24  della legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
              «2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
          31 marzo  di  ciascun  anno  con  decreto  del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                a) 4  per cento per il funzionamento e l'espletamento
          dei    compiti    istituzionali    del   Comitato   tecnico
          faunistico-venatorio nazionale;
                b) 1  per  cento  per  il  pagamento  della  quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                c) 95   per   cento  fra  le  associazioni  venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
              3.  L'addizionale  di  cui  al presente articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
              4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non  comporta  l'assoggettamento  delle stesse al controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.»
              - Si riporta il titolo della legge 23 dicembre 1999, n.
          499:   «Razionalizzazione   degli  interventi  nei  settori
          agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale».
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n.
          305).
              - Si   riporta   il   titolo  del  decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 227: «Orientamento e modernizzazione del
          settore  forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001,   n.   57».   (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario).
              - Si   riporta   il   titolo  del  decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 228: «Orientamento e modernizzazione del
          settore  agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001,   n.   57».   (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario).
              - Si  riporta  il  titolo del regolamento CE n. 1663/95
          della  Commissione  del 7 luglio 1995: «Regolamento (CE) n.
          1663/95   della   Commissione,   del   7 luglio  1995,  che
          stabilisce  modalita'  d'applicazione del regolamento (CEE)
          n.  729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
          dei  conti del Feaog, sezione «garanzia». (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 158 dell'8 luglio 1995).