Art. 15.
           (Stato di previsione del Ministero della salute
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  salute, per l'anno finanziario 2004, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
   2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programma
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione e comunicazione" dello stato di previsione del Ministero
della   salute   si   applicano,  per  l'anno  finanziario  2004,  le
disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
della  salute  per  l'anno  finanziario  2004  delle somme versate in
entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi
sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i
fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  o
sperimentazione,   delle   unita'   previsionali   di  base  "Ricerca
scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
riassegnare  per  l'anno  finanziario  2004,  con  propri decreti, le
entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di
controllo,   di  programmazione,  di  informazione  e  di  educazione
sanitaria  del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione  del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i
fondi  per  il  finanziamento  delle attivita' relative ai prelievi e
trapianti  di  organi  e di tessuti, dell'unita' previsionale di base
"Prelievi  e  trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro
di  responsabilita'  "Innovazione"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1°
aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
   7.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'
previsionali  di  base  degli stati di previsione dei Ministeri della
salute,  dell'interno  e  della  difesa il "Fondo da ripartire per la
realizzazione  di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle  condizioni
sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area
Bosnia-Herzegovina  e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di
base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2004.
 
          Note all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
              «2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
                  1)  Istituto  superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza;
                  2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                  3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
          e  privato  il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
                  4)  istituti  zooprofilattici  sperimentali  per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.»
              - Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 5 della
          legge  29 dicembre  1990,  n. 407 (Disposizioni diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993):
              «12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti.»
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          14 ottobre  1999,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia
          sanitaria):
              «Art.  7 (Incentivazione sperimentale del personale non
          appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
          Ministero  della sanita). - 1. In relazione all'accresciuta
          complessita'  dei  compiti  assegnati  al  Ministero  della
          sanita'  in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di
          prevenzione,  di  sicurezza  e  di profilassi, e allo scopo
          anche  di  armonizzare  i  trattamenti economici di tutti i
          dipendenti  non  appartenenti al ruolo sanitario di livello
          dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e
          relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del
          decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il
          predetto  personale, oltre alle economie di gestione, anche
          quote  delle  entrate  di  cui  all'art. 5, comma 12, della
          legge  29 dicembre  1990, n. 407, con conseguente riduzione
          degli interventi ivi previsti.»
              - Si  riporta  il titolo della legge 1° aprile 1999, n.
          91, e successive modificazioni: «Disposizioni in materia di
          prelievi   e   di   trapianti  di  organi  e  di  tessuti».
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 aprile 1999, n.
          87).
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          29 dicembre  2000,  n.  393, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   28 febbraio  2001,  n.  27  (Proroga  della
          partecipazione  militare italiana a missioni internazionali
          di  pace,  nonche'  dei  programmi  delle  Forze di polizia
          italiane in Albania):
              «Art.  4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E' disposta
          la  realizzazione  di  una  campagna  di monitoraggio sulle
          condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
          titolo   hanno  operato  od  operano  nei  territori  della
          Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo, in relazione a missioni
          internazionali  di pace e di assistenza umanitaria, nonche'
          di  tutto  il  personale  della  pubblica  amministrazione,
          incluso  quello  a  contratto,  che  ha  prestato  o presta
          servizio,  nei predetti territori, presso le rappresentanze
          diplomatiche  o  uffici  ad esse collegati, e dei familiari
          che  con  loro  convivono  o  hanno  convissuto. I relativi
          accertamenti  sanitari sono svolti a titolo gratuito presso
          qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
              2.  Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con   il   Ministro   della   difesa   e  con  il  Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
              3.   Il   Governo   trasmette   quadrimestralmente   al
          Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
          Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia.»