Art. 6.
       (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2004, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
   2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
2004,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
   3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
   4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.
   5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le
rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi
dell'articolo  5  della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino
intrasferibili  per  effetto  di  norme  o  disposizioni  locali.  Il
relativo  controvalore  in euro e' acquisito all'entrata del bilancio
dello   Stato  ed  e'  contestualmente  iscritto,  sulla  base  delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo
per  l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a
fitto   di  locali  e  acquisto,  manutenzione,  ristrutturazione  di
immobili  adibiti  a  sedi  diplomatiche  e  consolari, a istituti di
cultura  e  di  scuole  italiane  all'estero,  ad acquisto di mobili,
suppellettili   e  macchine  d'ufficio,  nonche'  alla  sicurezza  ed
all'acquisto dei mezzi di trasporto.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2
-  Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero
degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla
legge finanziaria.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  titolo della direttiva 77/486/CE del
          Consiglio  del  25 luglio  1977:  «Direttiva 77/486/CEE del
          Consiglio,  del  25 luglio  1977,  relativa alla formazione
          scolastica  dei figli dei lavoratori migranti». (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 6 agosto 1977).
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          6 febbraio   1985,   n.   15  (Disciplina  delle  spese  da
          effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
              «Art.  5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro  del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
          Tesoro.
              A  detti  conti  affluiscono  le  entrate consolari, le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
              Per  la  gestione  di  detti fondi vengono aperti conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
              Le  ricevute  dei  versamenti  ai conti correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
              I  conti  correnti  valuta Tesoro sono gestiti sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
              La  Direzione  generale  del tesoro - portafoglio dello
          Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.».