Art. 2. Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, l'onere derivante al bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge, sara' fronteggiato, per un importo di tre miliardi di lire, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 31 per milioni 200, 32 per milioni 750, 37 per milioni 250, 78 per milioni 300, 84 per milioni 100, 129 per milioni 300, 130 per milioni 200 e 189 per milioni 900, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario, e, per il rimanente ammontare di tre miliardi di lire, mediante riduzione di pari somma dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario.