Art. 2.

  Agli  effetti  dell'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,
l'onere  derivante  al  bilancio  dello  Stato  dall'attuazione della
presente legge, sara' fronteggiato, per un importo di tre miliardi di
lire,  mediante  riduzione  degli  stanziamenti  dei  capitoli 31 per
milioni  200,  32 per milioni 750, 37 per milioni 250, 78 per milioni
300,  84  per milioni 100, 129 per milioni 300, 130 per milioni 200 e
189  per  milioni  900,  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  della difesa per il corrente esercizio finanziario, e, per
il rimanente ammontare di tre miliardi di lire, mediante riduzione di
pari  somma  dello  stanziamento  del  capitolo  419  dello  stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per il corrente
esercizio finanziario.