Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI