Art. 4.

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SFORZA -
                                                    PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI