Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA -
VANONI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI