Art. 10. 
 
  L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dai secondo  comma
dell'art. 1, puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e
per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica
e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio  1933,  n.
215. 
  Puo' essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le
attivita' che, ai fini della trasformazione fondiaria e  sistemazione
montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di  bonifica  costituiti
nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani  di  trasformazione
fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi. 
  Nel  territorio  delimitato  nell'art.  1,  l'Opera  deve  altresi'
imporre  l'obbligo  dell'esecuzione  di  miglioramenti  fondiari  nei
terreni suscettibili  di  trasformazione  e  non  trasferiti  in  sua
proprieta'. 
  L'Opera dovra' formulare i  piani  di  trasformazione  dei  terreni
appartenenti ai Comuni.