Art. 10. L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dai secondo comma dell'art. 1, puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Puo' essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attivita' che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi. Nel territorio delimitato nell'art. 1, l'Opera deve altresi' imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprieta'. L'Opera dovra' formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.