Art. 12. A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila e' amministrata, per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.