Art. 12.

  A  modifica  di quanto disposto dall'art. 5 della legge 31 dicembre
1947,   n.   1629,  l'Opera  per  la  valorizzazione  della  Sila  e'
amministrata,  per  sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della
presente  legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello
Stato,  su  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste,
sentito il Consiglio dei Ministri.
  Al  presidente  sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e
di rappresentanza dell'Opera.