Art. 13. Il presidente dell'Opera e' assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il direttore generale dell'Opera e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.