Art. 13.

  Il presidente dell'Opera e' assistito da un Consiglio costituito da
dodici  membri  dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte
dei   problemi   inerenti   alla   trasformazione  fondiaria  e  alla
colonizzazione  e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in
rappresentanza    rispettivamente    dei    Ministeri   del   tesoro,
dell'agricoltura  e  delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e
della   previdenza   sociale,   e  due  tra  i  rappresentanti  delle
Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per
la provincia di Catanzaro.
  I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per
l'agricoltura e per le foreste.
  Il  direttore  generale  dell'Opera  e'  nominato  con  decreto del
Ministro  per  l'agricoltura  e  per  le foreste, su designazione del
presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.