Art. 14.

  Il  presidente  dell'Opera  e  i componenti del Consiglio durano in
carica tre anni.
  Anche prima della scadenza del triennio, puo' disporsi, su proposta
del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio
dei  Ministri,  la  sostituzione  del  presidente  dell'Opera,  e  lo
scioglimento    del   Consiglio,   quando   risultino   irregolarita'
amministrative o violazioni di legge o di regolamento.