Art. 15. A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti. L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio col 1 ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria. Il bilancio annuale con la relazione e' allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.