Art. 15.

  A  modifica  di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre
1947,   n.   1629,  al  controllo  della  gestione  amministrativa  e
finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre
membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti.
  L'esercizio  finanziario dell'Opera ha inizio col 1 ottobre di ogni
anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati
al  Ministro  per  l'agricoltura  e  per  le  foreste entro agosto il
bilancio  preventivo  dell'esercizio  successivo,  entro marzo quello
consuntivo   dell'esercizio   antecedente,  e,  appena  adottate,  le
deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.
  Il  bilancio  annuale  con la relazione e' allegato al bilancio del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste.