Art. 16.

  I  terreni  trasferiti  in  proprieta'  dell'Opera  debbono  essere
assegnati  a  lavoratori  manuali  della  terra  i  quali  non  siano
proprietari  o  enfiteuti  di  fondi  rustici  o tali siano in misura
insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.
  La qualifica di lavoratore della terra e la capacita' professionale
sono  accertate  dagli  ispettori  agrari  provinciali competenti per
territorio,  giusta  la  disposizione  dell'art.  1,  lettera a), del
penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.