Art. 16. I terreni trasferiti in proprieta' dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia. La qualifica di lavoratore della terra e la capacita' professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera a), del penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.