Art. 17. L'assegnazione e' fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualita' e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario. Il computo degli interessi sara' fatto al tasso del tre e cinquanta, per cento. La ratizzazione del pagamento sara' stabilita in modo che le prime due annualita' risultino pari alla sola quota del capitale.