Art. 17.

  L'assegnazione  e'  fatta  con  contratto di vendita, con pagamento
rateale  del  prezzo  in  trenta annualita' e con dominio riservato a
favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.
  Il  prezzo  di  vendita  in ogni caso non deve superare i due terzi
della  somma  risultante  dal  costo  delle  opere  di  miglioramento
compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto
dei  contributi  statali, aumentato dell'indennita' di espropriazione
corrisposta al proprietario.
  Il  computo  degli  interessi  sara'  fatto  al  tasso  del  tre  e
cinquanta, per cento.
  La  ratizzazione del pagamento sara' stabilita in modo che le prime
due annualita' risultino pari alla sola quota del capitale.