Art. 18.

  Nel  contratto  e'  previsto  un periodo di prova di tre anni sotto
condizione risolutiva espressa.
  Non e' ammesso il riscatto anticipato delle annualita' previste nel
contratto.
  Fino  al pagamento integrale del prezzo, qualsiasi atto tra vivi di
disposizione  o  di  affitto  o  comunque di cessione in uso totale o
parziale,  avente per oggetto il terreno assegnato, e' nullo di pieno
diritto.  Durante  lo  stesso termine i diritti dell'assegnatario non
possono  essere  oggetto di provvedimenti cautelari ne' di esecuzione
forzata, se non a favore dell'Opera.