Art. 19.

  All'assegnatario  che  muore  prima di avere pagato l'intero prezzo
subentrano  i  discendenti  in linea retta o, in mancanza, il coniuge
non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti
richiesti dal primo comma dell'art. 16.
  In   caso   contrario,  il  terreno  ritorna  nella  disponibilita'
dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno
diritto  ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal
loro  dante causa e ottenere una indennita' nella misura dell'aumento
di  valore  conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui
recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.