Art. 19. All'assegnatario che muore prima di avere pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16. In caso contrario, il terreno ritorna nella disponibilita' dell'Opera per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle quote di ammortamento versate dal loro dante causa e ottenere una indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati indipendentemente da quelli compiuti dall'Opera.