Art. 2. Ai fini della presente legge, sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprieta' privata, suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprieta' situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione o pro-indiviso a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949, avevano piu' di trecento ettari. Le norme del comma precedente si applicano anche ai beni in enfiteusi. Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino alla entrata in vigore della presente legge. I terreni suscettibili di trasformazione appartenenti a societa' possono essere totalmente espropriati. Resta impregiudicato il diritto dell'Opera di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. L'Opera puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste a permutare i terreni, dei quali e' divenuta comunque proprietaria, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina.