Art. 2.

  Ai  fini  della  presente  legge, sono soggetti ad espropriazione i
terreni  di  proprieta'  privata,  suscettibili  di trasformazione, i
quali,  computate  anche  le  proprieta' situate fuori del territorio
indicato  nell'art. 1, appartengono, a qualsiasi titolo, in comunione
o pro-indiviso a singole persone o societa' che, al 15 novembre 1949,
avevano piu' di trecento ettari.
  Le  norme  del  comma  precedente  si  applicano  anche  ai beni in
enfiteusi.
  Sono  esclusi  dal  computo i terreni trasferiti a causa di morte a
favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949, fino alla
entrata in vigore della presente legge.
  I  terreni  suscettibili  di trasformazione appartenenti a societa'
possono essere totalmente espropriati.
  Resta   impregiudicato   il   diritto   dell'Opera   di   procedere
all'acquisto  di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa
autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
  L'Opera  puo'  essere  autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e
per  le foreste a permutare i terreni, dei quali e' divenuta comunque
proprietaria,  con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della
proprieta' contadina.