Art. 20.

  L'assegnazione  delle  terre  deve  essere effettuata non oltre tre
anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera.
  Tale  norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa
autorizzazione  del  Ministro  per l'agricoltura, e per le foreste, a
fini  di  assistenza,  di  sperimentazione  agraria  e  di istruzione
professionale.