Art. 20. L'assegnazione delle terre deve essere effettuata non oltre tre anni dal giorno dell'avvenuta presa di possesso da parte dell'Opera. Tale norma non si applica quando i terreni siano destinati, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste, a fini di assistenza, di sperimentazione agraria e di istruzione professionale.