Art. 22.

  L'Opera,  per  l'attuazione  dei  suoi  compiti, deve organizzare i
servizi  di  assistenza  tecnica  ed  economico - finanziaria per gli
assegnatari.
  Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:
    a) corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;
    b) attivita' o centri di meccanica agraria.
  L'Opera,  deve  inoltre promuovere, per ciascuna unita' organica di
colonizzazione  agraria,  la costituzione di cooperative o dar vita a
consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti
ed i servizi sopra indicati.