Art. 22.
L'Opera, per l'attuazione dei suoi compiti, deve organizzare i
servizi di assistenza tecnica ed economico - finanziaria per gli
assegnatari.
Deve promuovere, incoraggiare ed organizzare:
a) corsi speciali gratuiti di istruzione professionale;
b) attivita' o centri di meccanica agraria.
L'Opera, deve inoltre promuovere, per ciascuna unita' organica di
colonizzazione agraria, la costituzione di cooperative o dar vita a
consorzi obbligatori ai quali gradualmente saranno affidati i compiti
ed i servizi sopra indicati.