Art. 23. Gli assegnatari sono obbligati, per la durata di venti anni dalla stipulazione del contratto di vendita, a far parte delle cooperative o consorzi che l'Opera avra' promosso o costituito per garantire l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria alle nuove piccole proprieta' coltivatrici. L'inadempienza di tale obbligo importa la decadenza dall'assegnazione che e' pronunciata dall'Opera.