Art. 23.

  Gli  assegnatari  sono obbligati, per la durata di venti anni dalla
stipulazione  del contratto di vendita, a far parte delle cooperative
o  consorzi  che  l'Opera  avra'  promosso o costituito per garantire
l'assistenza  tecnica  ed  economico-finanziaria  alle  nuove piccole
proprieta' coltivatrici.
  L'inadempienza    di    tale    obbligo    importa   la   decadenza
dall'assegnazione che e' pronunciata dall'Opera.