Art. 24. I contributi previsti nell'art. 8, lettera b), della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Tale disposizione si applica anche per l'esazione dei contributi, comunque dovuti, nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei fini della presente legge.