Art. 24.

  I  contributi  previsti  nell'art.  8,  lettera  b), della legge 31
dicembre  1947,  n.  1629,  costituiscono  oneri  reali sui fondi dei
contribuenti e sono riscossi con le norme, la procedura e i privilegi
stabiliti  per  l'imposta  fondiaria,  prendendo grado immediatamente
dopo tale imposta e le relative sovraimposte provinciali e comunali.
  Tale  disposizione  si applica anche per l'esazione dei contributi,
comunque  dovuti,  nelle spese da sostenersi per il conseguimento dei
fini della presente legge.