Art. 25.
E' autorizzata la spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da
corrispondersi all'Opera per la valorizzazione della Sila, per
l'attuazione dei compiti ad essa affidati con la presente legge.
Tale somma sara' pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, nelle seguenti misure:
per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni;
per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni;
per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni;
per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni;
per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni;
per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni.
La spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50,
viene coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio
per l'esercizio finanziario 1949-50.