Art. 25.

  E'  autorizzata  la  spesa di 15 miliardi a titolo di contributo da
corrispondersi  all'Opera  per  la  valorizzazione  della  Sila,  per
l'attuazione dei compiti ad essa affidati con la presente legge.
  Tale  somma  sara'  pagata in sei rate annuali, da iscriversi nello
stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, nelle seguenti misure:
    per l'esercizio 1949-50 lire 700 milioni;
    per l'esercizio 1950-51 lire 4.000 milioni;
    per l'esercizio 1951-52 lire 3.300 milioni;
    per l'esercizio 1952-53 lire 3.000 milioni;
    per l'esercizio 1953-54 lire 2.000 milioni;
    per l'esercizio 1954-55 lire 2.000 milioni.
  La  spesa  di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50,
viene  coperta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate
recate dal primo provvedimento legislativo di variazione del bilancio
per l'esercizio finanziario 1949-50.