Art. 27.

  Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2, sono
inefficaci  di  diritto  nei  confronti  dell'Opera i conferimenti in
societa'  ed  i  trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito -
escluse  le  donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni
fatte  a  favore  di  enti  morali di beneficenza, di assistenza e di
istruzione  -  stipulati  dopo  il  1  gennaio  1948,  nonche' quelli
dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo
la  stessa  data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti
da  atti  a  titolo  oneroso  a  favore di persone diverse dai figli,
stipulati dopo il 15 novembre 1949.
  L'Opera  e'  inoltre  legittimata  a  proporre - sempre ai fini del
limite  stabilito  nell'art.  2  -  azione  per  la  dichiarazione di
simulazione  di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1 gennaio 1948
e il 15 novembre 1949.
  L'azione  prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di
tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.