Art. 27. Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in societa' ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito - escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione - stipulati dopo il 1 gennaio 1948, nonche' quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 15 novembre 1949. L'Opera e' inoltre legittimata a proporre - sempre ai fini del limite stabilito nell'art. 2 - azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1 gennaio 1948 e il 15 novembre 1949. L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.