Art. 28. La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, e in genere tutti gli Istituti di credito, di assicurazione e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, anche a deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Opera per la valorizzazione della Sila. Gli Istituti predetti possono inoltre effettuare sconti di annualita' che fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi. A tutela degli Istituti predetti puo' essere iscritta ipoteca sugli immobili che siano acquistati od espropriati dall'Opera o fornita garanzia su altri beni di proprieta' dell'Opera stessa.