Art. 28.

  La  Cassa  depositi e prestiti, gli Istituti di credito fondiario e
di  miglioramento agrario, e in genere tutti gli Istituti di credito,
di  assicurazione  e  di  previdenza soggetti a vigilanza governativa
sono  autorizzati,  anche a deroga ai loro statuti, a concedere mutui
all'Opera per la valorizzazione della Sila.
  Gli   Istituti   predetti  possono  inoltre  effettuare  sconti  di
annualita'  che  fossero dovute all'Opera dai contadini cessionari di
terreni, per il pagamento del prezzo dei terreni stessi.
  A tutela degli Istituti predetti puo' essere iscritta ipoteca sugli
immobili  che  siano  acquistati  od espropriati dall'Opera o fornita
garanzia su altri beni di proprieta' dell'Opera stessa.