Art. 29.

  Gli  atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese
le  eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione
a  lavoratori  della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla
imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria.
  Nell'atto   di  assegnazione  l'assegnatario  deve  contestualmente
dichiarare  che  sussistono,  a  suo  riguardo,  le condizioni volute
dall'art. 16.