Art. 29. Gli atti di trasferimento fatti in favore dell'Opera, ivi comprese le eventuali permute, e quelli da questa eseguiti per l'assegnazione a lavoratori della terra, ai sensi dell'art. 16, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria. Nell'atto di assegnazione l'assegnatario deve contestualmente dichiarare che sussistono, a suo riguardo, le condizioni volute dall'art. 16.