Art. 3.

  I  piani  particolareggiati  di  espropriazione,  con l'indicazione
delle  relative  indennita',  sono,  entro  sei mesi dall'entrata, in
vigore    della    presente   legge,   compilati   dall'Opera,   che,
compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni
facenti parte di proprieta' superiori ai mille ettari.