Art. 4. I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.