Art. 4.

  I  piani  predetti  sono  depositati  per  la durata di venticinque
giorni,  a  cura  dell'Opera,  nell'ufficio di ciascun Comune, per la
parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono
pubblicati   in  estratto  nel  Foglio  degli  annunzi  legali  della
Provincia.
  Nello  stesso  termine gli interessati possono richiedere all'Opera
la rettifica di eventuali errori materiali.