Art. 5.

  Il  Governo,  per  delegazione  concessa  con  la presente legge, e
secondo  i  principi  e  i  criteri  direttivi  definiti  dalla legge
medesima,  sentito  il  parere  di  una  commissione  composta di tre
senatori  e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede,
entro  il  31  dicembre  1951,  con  decreti  aventi  valore di legge
ordinaria:
    a)    all'approvazione    dei    piani    particolareggiati    di
espropriazione;
    b)   alle   occupazioni   di   urgenza  dei  beni  sottoposti  ad
espropriazione;
    c)  ai  trasferimenti  dei  terreni  indicati  nell'articolo 3 in
favore dell'Opera.