Art. 5.
Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e
secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge
medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre
senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede,
entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge
ordinaria:
a) all'approvazione dei piani particolareggiati di
espropriazione;
b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad
espropriazione;
c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in
favore dell'Opera.