Art. 6.

  I  contratti  di  locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli
stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo
scadere  dell'annata  agraria  in  corso,  purche  l'Opera  ne dia la
disdetta  al  conduttore  almeno  tre mesi prima della scadenza se la
disdetta  non  e'  data  entro  tale  termine  essa ha effetto con la
scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.
  Nessun  indennizzo  e'  dovuto  al  locatario  per  effetto di tale
risoluzione,  salvo  il  rimborso per lavori in corso o per qualsiasi
altro titolo legittimo.